Art. 12
LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42
In vigore dal 18 feb 1979
Il personale ferroviario può essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.
L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potrà essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovrà avere carattere temporaneo.
Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potrà essere rinnovato con provvedimento motivato.
Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.
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