Protocollo
Art. 9
46 / 52In vigore dal 24 feb 1979
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1. Ogni Parte, riscontrata una situazione di natura uguale a quella definita all' del presente Protocollo, deve:
a) fare le valutazioni necessaria circa la natura e l'importanza dell'incidente o della situazione che necessita di provvedimenti urgenti o, all'occasione, il tipo e la quantità approssimativa degli idrocarburi o delle altre sostanze nocive, così come la direzione e la velocità di deriva degli specchi d'acqua;
b) prendere tutte le misure atte ad eliminare o a ridurre gli effetti risultanti dall'inquinamento;
c) informare immediatamente le altre Parti, sia direttamente, sia attraverso il centro regionale, delle sue valutazioni e di tutte le azioni intraprese o previste per lottare contro l'inquinamento;
d) continuare a tenere sotto osservazione la situazione il più a lungo possibile e fare rapporto in conformità all'.
2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, devono essere adottate tutte le possibili misure per salvaguardare le persone presenti a bordo e, per quanto possibile, la nave stessa. Ogni Parte che intraprenda una tale azione, deve informarne l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-9