Art. 8
Protocollo

Art. 8

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In vigore dal 24 feb 1979
. 1. Ogni Parte impartirà, ai comandanti delle navi che battono la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio, le istruzioni per invitarli a segnalare a una Parte o al centro regionale, per le vie più rapide e le più adeguate, secondo le circostanze, e in conformità all'Allegato I del presente Protocollo: a) tutti gli incidenti che provocano o possono provocare un inquinamento delle acque del mare da idrocarburi e da altre sostanze nocive; b) la presenza, le caratteristiche e l'estensione degli strati di idrocarburi o di sostanze nocive reperiti in mare e di natura tale da costituire una grave e imminente minaccia per l'ambiente marino, per le coste o per gli interessi connessi ad una o più Parti. 2. Le informazioni raccolte in conformità al paragrafo 1 vengono comunicate alle altre Parti che possono essere colpite dall'inquinamento: a) sia dalla Parte che ha ricevuto queste informazioni, direttamente o, di preferenza, attraverso la intermediazione del centro; b) sia dal centro regionale. In caso di comunicazioni dirette tra le Parti, il centro regionale sarà informato dei provvedimenti adottati da queste Parti. 3. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, le Parti non sono tenute all'obbligo previsto all', paragrafo 2, della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-8