Protocollo
Art. 14
51 / 52In vigore dal 24 feb 1979
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1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione, convocate in applicazione dell' di detta Convenzione. Anche le Parti del presente Protocollo possono tenere riunioni straordinarie in conformità all' della Convenzione.
2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo avranno in particolare per oggetto:
a) di vigilare sull'applicazione del presente Protocollo, e di esaminare l'efficacia delle misure adottate e l'opportunità di adottare altre disposizioni, in particolare sotto forma di allegati;
b) di studiare e valutare i dati relativi ai permessi rilasciati in conformità agli e agli scarichi effettuati;
c) di riesaminare ed emendare, ove occorra, ogni Allegato al presente Protocollo;
d) di svolgere, per quanto necessario, tutte le altre funzioni in applicazione del presente Protocollo.
3. Gli emendamenti agli Allegati del presente Protocollo in virtù dell' della Convenzione saranno adottati con voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-14