Art. 28 · Denunzia.
Convenzione

Art. 28

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Denunzia.

In vigore dal 24 feb 1979
. (Denunzia). 1. In ogni momento dopo la scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà denunziare la Convenzione dandone a questo fine una notifica scritta. 2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei Protocolli della presente Convenzione, ogni Parte contraente, in ogni momento alla scadenza di un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo Protocollo, potrà denunziare il Protocollo stesso dandone a questo fine una notifica scritta. 3. La denunzia avrà effetto 90 giorni dopo la data di ricezione da parte del Depositario. 4. Ogni Parte contraente che denunzia la presente Convenzione sarà considerata come se avesse egualmente denunziato ogni Protocollo del quale essa era parte. 5. Ogni Parte contraente che, a seguito della sua denunzia di un Protocollo, non fa più parte di nessun protocollo della presente Convenzione, sarà considerata come se avesse egualmente denunziato la presente Convenzione.
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