Convenzione
Art. 23
23 / 52Relazione fra la Convenzione e i Protocolli.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Relazione fra la Convenzione e i Protocolli).
1. Nessuno Stato potrà diventare Parte contraente della presente Convenzione, se nello stesso tempo non diventerà parte di almeno uno dei Protocolli. Nessuno Stato potrà diventare Parte contraente di un qualsivoglia Protocollo se non è, o non diventerà nello stesso tempo, Parte contraente della presente Convenzione.
2. Ogni Protocollo della presente Convenzione impegna esclusivamente le Parti contraenti di tale Protocollo.
3. Le sole Parti contraenti di un Protocollo possono prendere le decisioni relative al detto Protocollo per l'applicazione degli della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-23