Art. 22 · Risoluzione delle controversie.
Convenzione

Art. 22

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Risoluzione delle controversie.

In vigore dal 24 feb 1979
. (Risoluzione delle controversie). 1. Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Protocolli, dette Parti si sforzeranno di dirimerla attraverso negoziati o qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta. 2. Se le Parti interessate non potranno appianare le loro controversie con i mezzi menzionati al paragrafo precedente, la controversia verrà sottoposta, di comune accordo, ad arbitrato alle condizioni stabilite nell'allegato A della presente Convenzione. 3. Nondimeno, le Parti contraenti, in qualunque momento, possono dichiarare di riconoscere come obbligatoria a pieno diritto e senza speciali convenzioni, nei riguardi di ogni Parte che accetti lo stesso vincolo, l'applicazione della procedura di arbitrato in conformità delle disposizioni dell'allegato A. Una tale dichiarazione è notificata per iscritto al Depositario, che ne da comunicazione alle altre Parti.
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