Art. 17 · Allegati ed emendamenti agli allegati.
Convenzione

Art. 17

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Allegati ed emendamenti agli allegati.

In vigore dal 24 feb 1979
. (Allegati ed emendamenti agli allegati). 1. Gli allegati alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli fanno parte integrante della Convenzione o del Protocollo, secondo i casi. 2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei Protocolli, per l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati della presente Convenzione o di uno qualunque dei protocolli, ad eccezione degli emendamenti agli allegati che riguardino l'arbitrato, si applicherà la procedura seguente: i) ogni parte contraente può proporre emendamenti agli allegati della presente Convenzione o dei Protocolli al momento delle riunioni previste all'; ii) gli emendamenti saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti dell'instrumento di cui trattasi; iii) il Depositario comunicherà senza indugio a tutte le Parti contraenti gli emendamenti così adottati; iv) ogni Parte contraente che non sia in grado di approvare un emendamento agli allegati della presente Convenzione, o di uno qualunque dei Protocolli ne deve dare notifica per iscritto al Depositario prima della scadenza di un termine fissato dalle Parti contraenti interessate al momento dell'adozione dell'emendamento; v) il Depositario informerà senza indugio tutte le Parti contraenti di ogni notifica ricevuta in conformità al sotto-paragrafo precedente; vi) allo scadere del termine indicato dal sotto-paragrafo iv) di cui sopra, l'emendamento all'allegato ha effetto per tutte quelle Parti contraenti della presente Convenzione o, del Protocollo relativo, che non abbiano inviato una notifica in conformità alle disposizioni del detto sotto-paragrafo. 3. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo allegato alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli sono soggette alle stesse procedure relative all'adozione e all'entrata in vigore di un emendamento ad un allegato, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo; nondimeno, se questo comporta un emendamento alla Convenzione o al Protocollo di cui trattasi, il nuovo allegato non entra in vigore che dopo l'emendamento della Convenzione o del Protocollo. 4. Gli emendamenti all'allegato che riguardano l'arbitrato sono considerati come emendamenti alla presente Convenzione e sono proposti e adottati in conformità della procedura indicata all' di cui sopra.
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