Convenzione
Art. 10
10 / 52Sorveglianza continua dell'inquinamento.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Sorveglianza continua dell'inquinamento).
1. Le Parti contraenti si sforzeranno di porre in atto, in stretta cooperazione con gli organismi internazionali che esse considerano qualificati, dei programmi complementari o comuni di sorveglianza continua dell'inquinamento del mar Mediterraneo, ivi compresi, all'occorrenza, programmi bilaterali o multilaterali, e di istituire in questa zona un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento.
2. A questo fine, le Parti contraenti designeranno le autorità incaricate di assicurare la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone che ricadono sotto la loro giurisdizione nazionale e parteciperanno, per quanto possibile, a delle intese internazionali per la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone situate al di là dei limiti della loro giurisdizione nazionale.
3. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per elaborare, adottare e applicare gli allegati alla presente Convenzione che possono rendersi necessari per prescrivere procedure e norme comuni al fine della sorveglianza continua dell'inquinamento.
Storico versioni
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