Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976. 54 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Campo d'applicazione geografico. Art. 2 Definizioni. Art. 3 Disposizioni generali. Art. 4 Obblighi generali. Art. 5 Inquinamento dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili. Art. 6 Inquinamento da navi. Art. 7 Inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo. Art. 8 Inquinamento di origine tellurica. Art. 9 Cooperazione nel caso di inquinamento risultante da una situazione critica. Art. 10 Sorveglianza continua dell'inquinamento. Art. 11 Cooperazione scientifica e tecnologica. Art. 12 Responsabilità e indennizzo dei danni. Art. 13 Intese di carattere istituzionale. Art. 14 Riunione delle Parti contraenti. Art. 15 Adozione di protocolli addizionali. Art. 16 Emendamenti alla Convenzione o ai Protocolli. Art. 17 Allegati ed emendamenti agli allegati. Art. 18 Regolamento interno e regole finanziarie. Art. 19 Esercizio particolare del diritto di voto. Art. 20 Rapporti. Art. 21 Verifica dell'applicazione. Art. 22 Risoluzione delle controversie. Art. 23 Relazione fra la Convenzione e i Protocolli. Art. 24 Firma. Art. 25 Ratifica, accettazione o approvazione. Art. 26 Adesione. Art. 27 Entrata in vigore. Art. 28 Denunzia. Art. 29 Funzioni del Depositario. Allegato A
Art. 1 ALLEGATO A ARBITRATO ARTICOLO 1. A meno che le Parti in controversia non stabiliscano dive Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Su richiesta indirizzata da una Parte contraente a un'altra Parte contraent Art. 3 ARTICOLO 3. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri ognuna delle Parti in causa no Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Se due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto riguarda la procedura Art. 7 ARTICOLO 7. 1. La sentenza del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva Art. 8 ARTICOLO 8. La Comunità economica europea e ogni raggruppamento economico previsto all'art Protocollo
Art. 1 PROTOCOLLO relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Me Art. 2 ARTICOLO 2. Ai fini del presente Protocollo, l'espressione "interessi relativi" indica gli Art. 3 ARTICOLO 3. Le Parti si sforzeranno di sostenere e di promuovere, sia individualmente sia Art. 4 ARTICOLO 4. Le Parti predisporranno e attueranno, sia individualmente sia in cooperazione Art. 5 ARTICOLO 5. Nel caso di scarico o di caduta in mare di sostanze nocive in colli, contenito Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Ogni Parte si impegna a trasmettere alle altre Parti le informazioni concer Art. 7 ARTICOLO 7. Le Parti si impegnano a coordinare l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Ogni Parte impartirà, ai comandanti delle navi che battono la sua bandiera Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Ogni Parte, riscontrata una situazione di natura uguale a quella definita a Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Ogni Parte che abbia bisogno di assistenza per una operazione di lotta con Art. 11 ARTICOLO 11. L'applicazione delle disposizioni riguardanti gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 de Art. 12 ARTICOLO 12. 1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al m Art. 13 ARTICOLO 13. 1. Le disposizioni della Convenzione che si riferiscono ad ogni Protocollo, s Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al m Art. 15 ARTICOLO 15. 1. Le disposizioni della Convenzione in rapporto a tutti i Protocolli si appl Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360