Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 27 feb 1979
La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell' costituisce parte integrante, rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1979. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana. Per il Governo della Repubblica Per il Consiglio federale italiana: svizzero: CESIDIO GUAZZARONI HANS CONRAD CRAMER
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