Art. 30
Convenzione

Art. 30

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In vigore dal 27 feb 1979
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio 1974; b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1 gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione. 4. La Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dalla navigazione aerea, marittima e lacuale, firmata a Roma il 31 luglio 1958, è abrogata e cessa di produrre i suoi effetti per le imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943#art-c-30