Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 27 feb 1979
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, Desiderosi di evitare le doppie imposizioni e di regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Riconosciuto che la conclusione di una Convenzione in tale settore contribuisce a rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione; Considerato l'impegno di ciascuno degli Stati contraenti alla più rigorosa applicazione di tutte le disposizioni intese a combattere l'evasione e la frode fiscale previste dalla propria legislazione fiscale interna; Riconosciuta la necessità di assicurare che i vantaggi di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a profitto esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali; Riconosciuta la necessità di adottare provvedimenti per impedire l'uso senza causa legittima di detta Convenzione; Hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari: - il Governo della Repubblica italiana: l'Ambasciatore Cesidio GUAZZARONI; - il Consiglio federale svizzero: il Ministro Hans Conrad CRAMER Incaricato d'Affari a.i. i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: . La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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