Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa. 37 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER EVITARE LE DOPPIE Art. 2 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate Art. 3 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa int Art. 4 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" d Art. 5 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una Art. 6 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o fore Art. 7 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato Art. 8 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili Art. 9 Allorchè a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, a Art. 10 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente del Art. 11 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro S Art. 12 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Art. 13 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui Art. 14 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera Art. 15 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rem Art. 16 La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che u Art. 17 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spet Art. 18 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analogh Art. 19 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua sud Art. 20 Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato Art. 21 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la pr Art. 22 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è i Art. 23 1. Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non reside Art. 24 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragraf Art. 25 1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati cont Art. 26 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da Art. 27 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmen Art. 28 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui Art. 29 1. Le imposte riscosse in uno dei due. Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono Art. 30 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Art. 31 La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costitui Protocollo
Art. 1 PROTOCOLLO che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione sviz Art. 2 Articolo 2. L'articolo 31 della Convenzione è soppresso e sostituito come segue: "La prese Art. 3 Articolo 3. 1. Dopo la lettera b) del Protocollo è inserita la seguente disposizione: "c) Art. 4 Articolo 4. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno sca Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360