Art. 70

Art. 70

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In vigore dal 1 mar 1980
(Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione) Con effetto dal 1 gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonchè i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente. Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli . Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa; 2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali; 3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale; 4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà esserne prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione. 4 --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto (con l', comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonchè le deleghe conferite con gli della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".
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