Art. 46
46 / 83In vigore dal 28 dic 1978
(Mutualità volontaria)
La mutualità volontaria è libera.
È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-23;833#art-46