Art. 36
36 / 83In vigore dal 31 dic 1991
(Termalismo terapeutico)
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi di cui al presente articolo, nonchè presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell', lettera t), e convenzionate ai sensi dell', sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all' e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'.
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1991, N. 412))
Le aziende termali già facenti capo all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi .
Storico versioni
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