Art. 29 · LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Art. 29

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

In vigore dal 28 dic 1978
(Disciplina dei farmaci) La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione. Con legge dello Stato sono dettate norme: a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale; b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea; c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi; d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio; e) per la brevettabilità dei farmaci; f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco; g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici; h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
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