Art. 1
In vigore dal 8 feb 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Toronto il 17 novembre 1977.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;912#art-rd-1