Convenzione
Art. XXVII
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In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XXVII
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Canada:
(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1 gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;
e
(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia:
con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Gli scambi di Note tra il Canada e l'Italia del 29 marzo 1932, relative all'esenzione reciproca d'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di navi, e del 29 ottobre 1974, relative all'Accordo tendente ad eliminare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio di aeromobili, sono abrogati.
Le loro disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformità del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione.
Storico versioni
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