Convenzione
Art. XXI
21 / 28Eliminazione della doppia imposizione
In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XXI
Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quanto riguarda il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti l'imputazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonché ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali e fatti, altresì, salvi una deduzione o uno sgravio più rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, è portata in deduzione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;
b) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la determinazione dell'eccedenza esentata di una società estera affiliata, nonché di ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali, una società residente in Canada può, ai fini dell'imposta canadese, dedurre dal suo reddito imponibile i dividendi che derivano dall'eccedenza esentata di una società estera affiliata residente in Italia.
2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo II della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettati ad imposta nell'altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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