Convenzione
Art. XVII
17 / 28Artisti e sportivi
In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XVII
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli XIV e XV, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli VII, XIV e XV.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che nè l'artista dello spettacolo nè lo sportivo, nè persone ad essi associate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto paragrafo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;912#art-c-xvii