Art. XXIV
AccordoParte IV

Art. XXIV

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In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XXIV. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi idoneo organismo di una Provincia del Canada potrà stipulare accordi o intese di natura amministrativa con le Autorità italiane al fine di stabilire misure di reciprocità relative all'applicazione del presente Accordo per quanto esso concerne la legislazione oggetto dell'Accordo stesso oppure la legislazione di sicurezza sociale che rientra nelle attribuzioni delle Province, inclusi la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ciascun accordo o intesa: (i) farà riferimento, nel suo preambolo, al presente Accordo; (ii) stabilirà le procedure da seguire per quanto concerne la ripartizione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo o intesa; (iii) stabilirà una idonea procedura per la sua modifica; e (iv) prevederà che esso rimanga in vigore per la stessa durata del presente Accordo. Gli accordi o le intese stipulati sulla base del presente articolo non dovranno in alcun modo modificare o essere interpretati come tali da modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo.
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