Accordo›Parte IV
Art. XVII
17 / 25In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XVII.
Le prestazioni di vecchiaia, per invalidità ed ai superstiti, incluse le prestazioni per i familiari a carico che, in virtù del presente Accordo, sono erogabili da una Parte nel territorio dell'altra Parte saranno erogabili anche nel territorio di un terzo Stato.
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