Art. 2
LEGGE 21 dicembre 1978, n. 863
In vigore dal 24 gen 1979
Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di ricerca e di ogni altro organismo interessato che ne facciano motivata richiesta, purchè assicurino a proprie spese l'installazione e la manutenzione dei necessari sistemi di collegamento.
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