Art. 2 · LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862

Art. 2

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862

In vigore dal 24 gen 1979
In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile.
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