Art. 3 · LEGGE 21 dicembre 1978, n. 852

Art. 3

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 852

In vigore dal 4 gen 1979
L'assegno mensile previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è riassorbito con gli aumenti apportati a qualsiasi titolo alla misura complessiva lorda del normale compenso per lavoro straordinario prevista per la corrispondente qualifica; gli aumenti sono calcolati sulla base del compenso relativo a quindici ore di lavoro straordinario mensile. L'assegno di cui al precedente comma non spetta al personale in servizio nelle dogane.
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