Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 29 dic 1978
Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che già esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi. Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'.
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