Art. 8
8 / 60In vigore dal 29 dic 1978
Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che già esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi.
Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-8