Art. 55

Art. 55

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In vigore dal 28 feb 1986
I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-55