Art. 1
1 / 60In vigore dal 29 dic 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:
a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera a);
c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli della legge 16 settembre 1960, n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-1