Art. 7
LEGGE 5 dicembre 1978, n. 834
In vigore dal 13 gen 1979
Adeguamento economico
Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.
Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purchè spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.
Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione della indennità superiore.
Storico versioni
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