Art. 1 · LEGGE 5 dicembre 1978, n. 834

Art. 1

LEGGE 5 dicembre 1978, n. 834

In vigore dal 13 gen 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gruppi Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente: "Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi: 1) assistenti; 2) aggiunti di cancelleria; 3) subalterni".
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