Art. 1
LEGGE 5 dicembre 1978, n. 834
In vigore dal 13 gen 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Gruppi
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente:
"Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:
1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-05;834#art-1