Art. 6 · LEGGE 5 dicembre 1978, n. 787

Art. 6

LEGGE 5 dicembre 1978, n. 787

In vigore dal 29 dic 1978
Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - MALFATTI - BONIFACIO - PRODI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-05;787#art-6