Art. 9 · LEGGE 17 novembre 1978, n. 715

Art. 9

LEGGE 17 novembre 1978, n. 715

In vigore dal 6 dic 1978
All'onere di lire 155.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 novembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-11-17;715#art-9