Art. 8 · LEGGE 17 novembre 1978, n. 715

Art. 8

LEGGE 17 novembre 1978, n. 715

In vigore dal 6 apr 1995
Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltrechè ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore. I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
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