Art. 4 · LEGGE 17 novembre 1978, n. 715

Art. 4

LEGGE 17 novembre 1978, n. 715

In vigore dal 6 dic 1978
Con la stessa decorrenza e modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica. A decorrere dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Istituto centrale di statistica è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di una somma di L. 45.000.
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