Art. 3
LEGGE 17 novembre 1978, n. 715
In vigore dal 13 lug 1980
Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all' della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva, è corrisposta a partire dal 1 gennaio 1978 una somma di L. 10.000 mensili.
Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità per le categorie di personale di cui al precedente comma è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 35.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628.
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