Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 gen 1979
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 novembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - MALFATTI - OSSOLA - BISAGLIA
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