Art. 3
LEGGE 13 novembre 1978, n. 727
In vigore dal 8 dic 1978
L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente , denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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