Art. 2 · LEGGE 13 novembre 1978, n. 727

Art. 2

LEGGE 13 novembre 1978, n. 727

In vigore dal 8 dic 1978
All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell' del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni. La scheda di omologazione CEE del modello può essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato . L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ed altri uffici interessati, nonchè presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della commissione CEE interessati alla sua applicazione.
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