Art. 17 · LEGGE 13 novembre 1978, n. 727

Art. 17

LEGGE 13 novembre 1978, n. 727

In vigore dal 7 feb 1987
Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000.
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