Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976. 36 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 18 Articolo 18. 1. - I cittadini italiani che svolgono un'attività lavorativa nel Liechtenste Art. 23 Articolo 23. 1. - Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno in un acc Art. 24 Articolo 24. 1. - Gli organismi obbligati ad effettuare pagamenti in base alla presente Co Art. 25 Articolo 25. Se l'organismo di una Parte contraente ha versato per un determinato periodo Art. 26 Articolo 26. 1. - I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista Art. 27 Articolo 27. 1. - Nel caso che una controversia non possa essere risolta tramite la Commis parte PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN IN MATERIA DI SIC Art. 2 Articolo 2. 1.- Ove la presente Convenzione non stabilisca altrimenti, essa si applica: - Art. 3 Articolo 3. La presente Convenzione si applica, ove di seguito non si disponga altrimenti, Art. 4 Articolo 4. Le persone elencate all'articolo 3 godono della parità di trattamento per quan Art. 5 Articolo 5. Fatta riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocol parte SECONDA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 6 Articolo 6. 1. - La legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul Art. 7 Articolo 7. 1. - Il principio stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, è soggetto alle segue Art. 8 Articolo 8. Su richiesta congiunta del lavoratore e del datore di lavoro, le Autorità comp parte TERZA DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 9 Articolo 9. 1. - I cittadini italiani hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazi Art. 10 Articolo 10. I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie, ai sensi della Art. 11 Articolo 11. I cittadini italiani hanno diritto agli assegni per grandi invalidi in base a Art. 12 Articolo 12. 1. - Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui può aver diritt Art. 13 Articolo 13. 1. - Verificatosi l'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legisla Art. 14 Articolo 14. 1. - Ai fini del diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidità Art. 15 Articolo 15. 1. - Quando in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti Art. 16 Articolo 16. 1. - I cittadini del Liechtenstein i quali, verificatosi l'evento assicurato Art. 17 Articolo 17. 1. - I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicuraz parte QUARTA DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19 Articolo 19. 1. - Le Autorità e gli organismi delle Parti contraenti si presteranno recipr Art. 20 Articolo 20. 1. - Se i documenti o altre scritture da produrre agli organismi di cui all'a Art. 21 Articolo 21. 1. - Per l'attuazione della presente Convenzione le Autorità e gli organismi Art. 22 Articolo 22. 1. - Le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa da presentarsi in virtù parte QUINTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 28 Articolo 28. 1. - La presente Convenzione si applica, fatta riserva per l'articolo 29 anch Art. 29 Articolo 29. Le pensioni ordinarie dell'assicurazione di vecchiaia e per i superstiti del Art. 30 Articolo 30. Le pensioni o rendite determinate prima dell'entrata in vigore della presente Art. 31 Articolo 31. Nei casi in cui in base alla legislazione applicabile la cittadinanza oppure Art. 32 Articolo 32. Il Protocollo finale allegato costituisce parte integrante della presente Con Art. 33 Articolo 33. 1. - La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica verra Art. 34 Articolo 34. 1. - La presente Convenzione viene stipulata per la durata di un anno. Essa s Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360