Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 dic 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.
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