Art. 13 · LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674

Art. 13

LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674

In vigore dal 22 nov 1978
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente , chiamando a farne parte, per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente , le organizzazioni di produttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente , oltre ai rappresentanti di cui al precedente , i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.
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