Art. 10
LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674
In vigore dal 22 nov 1978
In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.
La predetta somma è ripartita fra le regioni con delibera del CIPAA, di cui all' della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.
Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del sopracitato regolamento, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi è riservato alle associazioni e alle relative unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
I contributi sono concessi alle unioni, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui al successivo .
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