Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975. 57 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
titolo I Definizioni e disposizioni generali
Art. 1 CONVENZIONE CONSOLARE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA I Art. 2 Articolo 2 1. Un Ufficio consolare non può essere aperto nel territorio dello Stato di res Art. 3 Articolo 3 1. Il capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio della sua funzione ad Art. 4 Articolo 4 1. Se il capo dell'Ufficio consolare è impedito per una ragione qualunque nell' Art. 5 Articolo 5 Non appena il capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio Art. 6 Articolo 6 I funzionari consolari debbono avere la cittadinanza dello Stato d'invio. Art. 7 Articolo 7 1. Lo Stato di residenza può, in ogni momento e senza dover comunicare i motivi Art. 8 Articolo 8 1. Al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza sono notificati pe Art. 9 Articolo 9 Le funzioni di un membro di un Ufficio consolare hanno termine in particolare a titolo II Privilegi ed Immunita'
Art. 10 Articolo 10 1. Lo Stato di residenza concede ogni facilitazione per l'esercizio delle funz Art. 11 Articolo 11 1. Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il pro Art. 12 Articolo 12 1. Lo Stato di residenza deve sia facilitare nell'ambito delle sue leggi e reg Art. 13 Articolo 13 1. I funzionari ed impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello S Art. 14 Articolo 14 1. Nel caso in cui il funzionario consolare sia sottoposto a procedimento pena Art. 15 Articolo 15 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come Art. 16 Articolo 16 1. Lo Stato di invio può rinunciare ai privilegi e immunità previsti agli arti Art. 17 Articolo 17 1. Gli edifici o parti di edifici ed il terreno relativo che sono utilizzati e Art. 18 Articolo 18 Gli archivi consolari e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento Art. 19 Articolo 19 Lo Stato di residenza deve esentare i membri dell'Ufficio consolare ed i membr Art. 20 Articolo 20 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri delle lor Art. 21 Articolo 21 1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i mem Art. 22 Articolo 22 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro Art. 23 Articolo 23 1. In conformità alle prescrizioni giuridiche che può adottare, lo Stato di re Art. 24 Articolo 24 In caso di morte di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua Art. 25 Articolo 25 1. I locali consolari e la residenza del capo dell'Ufficio consolare, dei qual Art. 26 Articolo 26 1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell' Art. 27 Articolo 27 Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone alle quali l'ac titolo III Competenza e funzioni consolari
Art. 28 Articolo 28 I funzionari consolari sono abilitati a: a) proteggere nello Stato di residenz Art. 29 Articolo 29 Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: Art. 30 Articolo 30 1. Il funzionario consolare ha il diritto, conformandosi alle leggi e regolame Art. 31 Articolo 31 I funzionari consolari hanno il diritto: a) di registrare i cittadini dello St Art. 32 Articolo 32 1. Nella misura in cui le disposizioni giuridiche dello Stato di invio lo abil Art. 33 Articolo 33 Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzio Art. 34 Articolo 34 Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzio Art. 35 Articolo 35 Il funzionario consolare ha diritto di ricevere in deposito, da cittadini dell Art. 36 Articolo 36 Gli atti e documenti indicati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di res Art. 37 Articolo 37 Lo Stato di residenza deve riconoscere come valide ed efficaci le sottoscrizio Art. 38 Articolo 38 I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere gli atti giudiziari ed Art. 39 Articolo 39 Nel caso di morte di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello St Art. 40 Articolo 40 1. Se si apre, nello Stato di residenza, la successione di un cittadino dello Art. 41 Articolo 41 Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriament Art. 42 Articolo 42 1. Le autorità dello Stato di residenza comunicano per iscritto all'Ufficio co Art. 43 Articolo 43 1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello S Art. 44 Articolo 44 1. Il funzionario consolare può prestare aiuto e assistenza alle navi marittim Art. 45 Articolo 45 1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra Art. 46 Articolo 46 Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di Art. 47 Articolo 47 1. Sul territorio dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare può percepire Art. 48 Articolo 48 Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione il funzionario consola titolo IV Disposizioni finali
Art. 49 Articolo 49 1. Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunità, tutte le persone che bene Art. 50 Articolo 50 I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi impost Art. 51 Articolo 51 1. Gli impiegati consolari che sono cittadini o residenti permanenti dello Sta Art. 52 Articolo 52 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella m Art. 53 Articolo 53 La presente Convenzione abroga e sostituisce la Convenzione consolare tra l'It Art. 54 Articolo 54 La presente Convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratific Art. 55 Articolo 55 La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360