Convenzione
Art. 8
8 / 32Trasporto internazionale
In vigore dal 23 nov 1978
Trasporto internazionale
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di veicoli ferroviari o stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;680#art-c-8