Art. 32 · Denuncia
Convenzione

Art. 32

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Denuncia

In vigore dal 23 nov 1978
Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della della Repubblica italiana Repubblica socialista di Romania FILIPPO MARIA PANDOLFI FLOREA DUMITRESCU Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
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