Art. 18 · Artisti e sportivi
Convenzione

Art. 18

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Artisti e sportivi

In vigore dal 23 nov 1978
Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. 2. I redditi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi residenti di uno Stato contraente realizzano in dipendenza di attività esercitate nell'altro Stato contraente nel quadro di scambi culturali previsti da accordi culturali conclusi tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente. 3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
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