Art. 9
LEGGE 18 ottobre 1978, n. 625
In vigore dal 4 nov 1978
Presso tutti gli uffici pubblici e privati nei quali vengono svolte pratiche relative alle operazioni previste nella tabella 2 allegata alla presente legge, debbono essere esposte in evidenza al pubblico le tariffe dovute all'amministrazione dello Stato per ciascuna operazione. Coloro i quali non dovessero ottemperare a tale disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-10-18;625#art-9